Come già analizzato nell’articolo Accertamento con adesione e PVC post-riforma, l’Amministrazione Finanziaria ha l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente. Tuttavia, secondo l’art. 1, comma 2 – bis, del D.Lgs. n° 218/1997 ” …l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.”
Quindi, nel caso di atti non soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’avviso di accertamento (o l’atto di recupero) dovrà contenere solamente l’invito a comparire per definire l’accertamento con adesione, senza essere preceduto dalla fase di contraddittorio aperta con la notifica dello schema di atto. .
In questo caso, l’istanza di adesione potrà essere presentata entro il termine per il ricorso (60 gg) , che resterà sospeso per 90 giorni. In una fase iniziale ci si è posti la domanda su quali fossero gli atti non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo.
Atti non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo – Quali sono?
Inizialmente, i primi orientamenti sono stati condivisi dal MEF con un atto di indirizzo firmato dal Viceministro Maurizio Leo del 29/02/2024, con cui viene indicato che:
“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Elenco degli atti non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo
Successivamente, solo col Decreto del 24/04/2024 – Min. Economia e Finanze sono stati specificamente individuati gli atti esclusi dalla disciplina del contraddittorio preventivo. Esso ha precisato che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa, ovvero:
- ruoli e cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77e 86 del D.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- accertamenti parziali di cui agli articoli 41 bis D.P.R. 600/1973 e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all’articolo 38 bis D.P.R. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29, D.L. 78/2010 nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di taluni tributi e irrogazione delle relative sanzioni (tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli);
- accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali; avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
- avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa, ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze.
Si considera di pronta liquidazione, invece, ogni atto emesso dall’Amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base di dati e di elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa, ovvero:
- comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;
- comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54 bis, 54 ter e 54 quater, D.P.R. 633/1972;
- avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali;
- inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.
Infine, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall’amministrazione a seguito di riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Per questo motivo, risultano esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36 ter , D.P.R. 600/1973.
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