La disciplina dell’accertamento tributario in Italia ha subito importanti modifiche negli ultimi anni, con l’introduzione di modifiche che mirano a garantire maggiore trasparenza e partecipazione del contribuente al processo accertativo, oltre che ad assicurare un effettivo diritto di difesa.
Due elementi chiave in questo contesto sono la definizione in adesione dell’accertamento, prevista dall’art. 1, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (così come modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13) e il principio del contraddittorio preventivo disciplinato dall’art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), recentemente modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
Definizione in adesione dell’accertamento (Art. 1, Comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione è un istituto che consente al contribuente di definire in via concordata l’accertamento fiscale, riducendo il contenzioso e favorendo una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente. Il D.Lgs. 218/1997, all’art. 1, comma 2-bis, stabilisce che:
“Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.”
——Quali sono gli atti non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo?
Questa disposizione offre al contribuente la possibilità di aderire allo schema di atto formulato dall’amministrazione fiscale, accettando la ricostruzione dei fatti e delle imposte dovute, in cambio di benefici come la riduzione delle sanzioni pari ad 1/3 del minimo edittale.
La modifica introdotta dal D.Lgs. 13/2024 ha esteso questa possibilità anche all’emissione dell’avviso di accertamento, qualora il contribuente abbia mancato di presentare l’istanza di adesione per lo Schema di Atto. In questo caso, una volta ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 15 gg dalla notifica dell’atto impositivo, con termini per il ricorso sospesi per 30 gg.
Principio del Contraddittorio Preventivo (Art. 6-bis, comma 3, Statuto del Contribuente)
Il contraddittorio preventivo è un principio che garantisce al contribuente il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti impositivi definitivi. L’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto del Contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce:
“Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non e’ adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine e’ successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e’ posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.“
Questo significa che, prima dell’emissione di atti come avvisi di accertamento, l’amministrazione finanziaria deve avviare un contraddittorio con il contribuente, fornendo informazioni chiare e concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. L’atto finale deve tenere conto di queste osservazioni, motivando l’eventuale non accoglimento.
Interazione tra Accertamento con Adesione e Contraddittorio Preventivo
Le modifiche legislative hanno integrato la disciplina dell’accertamento con adesione con quella relativa al contraddittorio preventivo. In pratica, l’amministrazione finanziaria, deve prima comunicare al contribuente lo Schema d’atto, invitandolo a presentare osservazioni o a aderire all’accertamento con adesione, per poi – in caso di mancata definizione – emettere l’avviso di accertamento. Questo processo favorisce una risoluzione più rapida e condivisa delle controversie fiscali, riducendo il contenzioso e garantendo maggiore trasparenza.
Adesione al Processo Verbale di Constatazione (PVC) (Art. 5-quater, D.Lgs. 218/1997)
Un altro istituto di rilevante importanza è l’adesione al Processo Verbale di Constatazione (PVC), regolato dall’art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997, modificato dal D.Lgs. 13/2024. Questo meccanismo permette al contribuente di definire le violazioni constatate nei verbali redatti dagli organi di controllo, prima ancora dell’emissione di entrare nel vivo del contraddittorio preventivo.
L’adesione al PVC consente di ottenere una riduzione delle sanzioni di 1/6 senza però garantire un dialogo preventivo con l’amministrazione finanziaria. Il contribuente può, infatti, unicamente manifestare la propria adesione entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale. I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di un PVC, avrà sempre 30 giorni di proroga per l’emissione dell’avviso di accertamento o comunque tanti giorni quanti quelli usufruiti dal contribuente per inviare l’istanza di adesione.
Questa forma di adesione anticipata non è da considerarsi rientrante nel quadro del contraddittorio preventivo, poiché nonostante permetta al contribuente di risolvere eventuali contestazioni in modo rapido ed economicamente vantaggioso, evitando la fase dell’accertamento vero e proprio, limita il confronto con l’Amministrazione finanziaria, consentendogli unicamente di accettare una:
- Adesione integrale: il contribuente può unicamente accettare i rilievi così come formulati dall’organo accertatore;
- Adesione condizionata: il contribuente può aderire al PVC con la richiesta di rimuovere gli errori manifesti presenti nell’atto.
Conclusione
Le recenti modifiche legislative hanno introdotto strumenti più efficaci per la gestione delle controversie fiscali, enfatizzando la collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria. L’accertamento con adesione, l’adesione al PVC e il contraddittorio preventivo rappresentano passi significativi verso un sistema fiscale più equo e trasparente, offrendo al contribuente maggiori opportunità di partecipazione e tutela dei propri diritti.
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