L’intelligenza artificiale può aiutare un giudice a scrivere una sentenza?
La questione, sino a poco tempo fa prevalentemente teorica, assume contorni molto concreti leggendo la sentenza n. 981/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 11, deliberata il 13 febbraio 2026 e depositata il 17 febbraio successivo. A rendere il caso particolarmente significativo è ciò che compare all’inizio della parte dedicata ai motivi della decisione.
Dopo la ricostruzione dello svolgimento del processo, nel testo ufficialmente depositato si legge:
Soltanto dopo queste frasi iniziano i veri e propri motivi della decisione.
È difficile considerare quelle righe parte della motivazione di un provvedimento giurisdizionale. Il loro contenuto e soprattutto la loro forma linguistica sono, invece, fortemente compatibili con una risposta fornita da una IA utilizzata per revisionare o rielaborare un testo.
Questo non consente, da solo, di stabilire quale strumento sia stato utilizzato né di affermare con certezza che l’intera motivazione sia stata generata artificialmente.
La domanda che ci si deve porre però è la seguente: fino a che punto può arrivare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di un giudice
LA QUESTIONE
Un giudice utilizza quotidianamente banche dati, motori di ricerca giuridici, formulari, sistemi di videoscrittura e strumenti digitali. Anche l’intelligenza artificiale può, in astratto, diventare uno strumento di supporto. La criticità emerge quando non è più possibile comprendere con certezza dove finisca l’assistenza tecnica e dove inizi la sostituzione dell’attività intellettuale propria del magistrato.
La presenza nel testo definitivo di una frase come “pronto per essere inserito in sentenza” suggerisce che, quantomeno nella fase di redazione, sia stato riversato nel provvedimento un testo proveniente da un processo di revisione esterno senza che venisse eliminata neppure l’istruzione che lo accompagnava. Questo dato non dimostra automaticamente che il giudice non abbia studiato il fascicolo o condiviso la decisione. Ma costituisce un evidente indice di insufficiente controllo sul testo finale.
Ed è proprio il controllo umano a rappresentare il punto centrale dell’intera disciplina dell’intelligenza artificiale applicata alla giustizia.
La decisione deve essere del giudice, non dell’algoritmo
La legge italiana oggi affronta espressamente il problema.
L’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dedicato all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, stabilisce un principio estremamente chiaro: in caso di utilizzo di sistemi di IA rimangono sempre riservate al magistrato:
- l’interpretazione e l’applicazione della legge;
- la valutazione dei fatti e delle prove;
- l’adozione del provvedimento.
In altre parole, l’intelligenza artificiale può essere uno strumento, ma non può diventare il soggetto che decide la controversia. Il principio coincide con quello espresso dal legislatore europeo.
Il considerando 61 dell’AI Act, Regolamento UE 2024/1689, considera ad alto rischio i sistemi di IA destinati ad assistere le autorità giudiziarie nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge al caso concreto. Il regolamento precisa che tali strumenti possono sostenere il potere decisionale dei giudici, ma non devono sostituirlo, perché la decisione finale deve rimanere un’attività a guida umana.
Come può essere utilizzata correttamente l’IA da un giudice
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari non deve essere demonizzato.
Può essere ragionevole impiegarla, ad esempio, per organizzare materiali già esaminati dal magistrato, individuare duplicazioni, migliorare la chiarezza espositiva, sintetizzare documenti sotto controllo umano, confrontare testi normativi o facilitare determinate attività amministrative.
Anche il Consiglio d’Europa, attraverso la CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice, non esclude l’impiego dell’IA nel settore giudiziario. Al contrario, riconosce possibili applicazioni nella ricerca giuridica, nella gestione dei fascicoli e nell’assistenza ai professionisti, ma insiste su alcuni principi fondamentali: rispetto dei diritti fondamentali, qualità e sicurezza dei dati, trasparenza, imparzialità e soprattutto controllo dell’utilizzatore umano.
Nel dicembre 2025 la stessa CEPEJ ha adottato specifiche Guidelines on the use of generative AI for courts, inserendo ormai stabilmente la materia dell’IA generativa tra i temi centrali della cyberjustice europea.
Il modello, dunque, non è quello del giudice senza IA, ma quello del giudice che utilizza l’IA mantenendo integralmente il dominio sul ragionamento e sul risultato.
Gli obblighi specifici della sentenza tributaria
Nel processo tributario la questione assume ancora maggiore evidenza.
Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è contenuta nel Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.
L’art. 85 prescrive che la sentenza contenga, tra l’altro, la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto posti alla base dell’accoglimento o del rigetto delle questioni sottoposte alla Corte.
La Corte era chiamata a valutare numerose cartelle di pagamento, notificazioni tramite PEC, notificazioni ex art. 140 c.p.c., avvisi di intimazione, prescrizione e validità di un preavviso di fermo amministrativo.
La motivazione affronta poi singolarmente alcune cartelle e conclude che per due di esse non sarebbe stata fornita la prova del perfezionamento della notificazione, ritenendo tuttavia ugualmente legittimo il preavviso di fermo per la presenza degli altri carichi.
Si tratta quindi di valutazioni che appartengono pienamente al nucleo della funzione giurisdizionale.
Una sentenza redatta con l’IA è automaticamente nulla?
È probabilmente la domanda più importante.
La risposta potrebbe essere meno scontata di quanto in realtà sembri: no, il semplice utilizzo dell’intelligenza artificiale non determina automaticamente la nullità della sentenza.
Non esiste una norma secondo la quale una sentenza diventi invalida per il solo fatto che il giudice abbia utilizzato un sistema di IA come ausilio nella redazione.
Se il magistrato ha autonomamente studiato il fascicolo, valutato fatti e prove, scelto l’interpretazione giuridica, deliberato la decisione e verificato integralmente la motivazione, l’utilizzo di uno strumento tecnologico per attività meramente ausiliarie non rende di per sé inesistente o nulla la pronuncia.
Il problema giuridico cambia radicalmente, invece, qualora si possa dimostrare che il contenuto decisorio sia stato delegato al sistema oppure che la motivazione non costituisca realmente l’espressione del ragionamento del giudice. In quel caso potrebbero venire in considerazione i principi costituzionali sulla motivazione, le norme relative al contenuto della sentenza e i tradizionali vizi di motivazione apparente o inesistente.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, anche in materia tributaria, che una motivazione soltanto apparente può determinare la nullità della sentenza quando non consenta di individuare le effettive ragioni attribuibili al giudicante che sostengono la decisione.
Non è quindi l’IA, in quanto tale, a rendere nulla la sentenza. È l’eventuale venir meno dell’attività decisoria e motivazionale che la legge riserva al giudice.
E questa sentenza, allora, è valida?
Con riferimento specifico alla sentenza n. 981/2026, sarebbe giuridicamente eccessivo concludere che il solo passaggio rimasto accidentalmente nel testo ne determini automaticamente la nullità.
Quel passaggio, tuttavia, apre un problema probatorio e processuale tutt’altro che marginale. Dimostra quantomeno che la motivazione è stata sottoposta ad un processo esterno di rielaborazione e che il risultato di tale processo è stato inserito nel provvedimento.
Non sappiamo, sulla base della sola sentenza, quale strumento sia stato utilizzato. Non sappiamo quale fosse il testo originariamente predisposto dal relatore. Non sappiamo quali istruzioni siano state fornite allo strumento. E soprattutto non sappiamo se la rielaborazione abbia riguardato soltanto lo stile oppure anche il ragionamento giuridico. Sono distinzioni decisive.
La presenza dell’errore nel documento finale rende però legittima una domanda: se non è stata riletta ed eliminata neppure la frase con cui l’assistente introduce il testo elaborato, con quale grado di controllo è stato verificato il resto della motivazione?
Non è una prova della delega della funzione giurisdizionale. È però un serio campanello d’allarme.
L’intelligenza artificiale entrerà nei tribunali. Servono però regole e trasparenza
La discussione non dovrebbe trasformarsi in una contrapposizione tra sostenitori e detrattori dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti di IA entreranno inevitabilmente sempre di più nel lavoro di avvocati, amministrazioni e magistrati.
La questione è come verranno utilizzati.
Il legislatore italiano e quello europeo hanno già indicato il principio fondamentale: la tecnologia può supportare il magistrato, ma interpretazione della legge, valutazione del materiale processuale e decisione devono rimanere umane.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo mostra concretamente perché questo principio non possa restare una formula astratta. Quando l’IA interviene nella redazione di una decisione giudiziaria devono esistere procedure di verifica rigorose, consapevolezza dei rischi e una chiara responsabilità personale del magistrato sul testo finale.
Perché l’efficienza della giustizia è certamente importante, ma ancora più importante è poter essere certi che dietro una sentenza vi sia una decisione effettivamente assunta, verificata e motivata da un giudice.
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