Influencer e deducibilità dei costi per gli abiti

Ammessa deducibilità dei costi sostenuti per gli abiti dalla fashion influencer

I fashion influencer sono figure di spicco nel mondo della moda che, attraverso piattaforme digitali come Instagram, TikTok, YouTube e blog personali, promuovono tendenze, marchi e prodotti. Grazie alla loro capacità di influenzare le scelte dei consumatori, le aziende di moda investono in collaborazioni con questi professionisti per ottenere visibilità e credibilità.

Questa professione richiede non solo creatività e capacità di engagement, ma anche una gestione attenta di aspetti imprenditoriali e fiscali. Infatti, i fashion influencer devono spesso registrarsi come liberi professionisti o aprire una partita IVA per poter monetizzare le loro attività in modo regolare.

La deducibilità dei costi per i Fashion Influencer

Uno degli aspetti più complessi della gestione fiscale di un fashion influencer riguarda la deducibilità delle spese sostenute per la propria attività. Essendo una professione relativamente nuova e priva di specifica disciplina, non sempre è chiaro quali costi possano essere dedotti ai fini fiscali. Alcune delle principali spese che un fashion influencer può sostenere includono:

  • Abbigliamento e accessori: spesso necessari per creare contenuti e mantenere un’immagine coerente con il proprio brand personale.
  • Attrezzatura tecnologica: fotocamere, smartphone, computer, luci e software di editing sono strumenti essenziali per la produzione di contenuti.
  • Viaggi e trasporti: le trasferte per partecipare a eventi, sfilate o shooting possono rappresentare una voce di spesa significativa.
  • Servizi professionali: consulenze di fotografi, videomaker, social media manager o esperti di marketing digitale.
  • Spese di pubblicità e sponsorizzazione: investimenti per aumentare la visibilità sui social media o collaborazioni con altre figure influenti.

Sentenza n° 468/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia

Nel febbraio del 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, con la sentenza 468/2024, si è pronunciata su di un caso in cui ad una giornalista, riconosciuta però anche come influencer nel mondo della moda, è stata contestata l’indebita deduzione di costi sostenuti per l’acquisto di abiti, reputati non inerenti all’attività esercitata dalla professionista.

La Corte specifica che «nel merito, va diversamente osservato che i costi ritenuti indeducibili vanno analizzati, con riferimento all’inerenza, alla luce della particolare attività svolta…. Risulta infatti provato, attraverso le varie recensioni e articoli di giornale prodotti, che la stessa non si limita a svolgere una semplice attività di giornalista ma è una influencer nel campo dell’immagine e della moda, di conseguenza che anche il vestiario utilizzato è parte integrante del personaggio e dell’immagine che viene professionalmente spesa.
In altri termini, l’acquisto di vestiario di vario tipo e genere, è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata.

Infatti “in tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, di modo che vanno esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (tra varie, Cass. n. 27786/18).”

Ciò non di meno, considerato che non risulta fornita adeguata prova dell’uso esclusivo dei capi d’abbigliamento acquistati in collegamento a specifici eventi cui la ricorrente ha partecipato, se ne deve considerare un uno promiscuo, con la conseguente deducibilità dei relativi costi solamente in ragione del 50% come previsto per tali ipotesi dall’art. 54 TUIR. »

Conclusione

Il mondo dei fashion influencer è in continua evoluzione e, con esso, anche le normative fiscali dovranno adeguarsi per offrire maggiore chiarezza su questioni come la deducibilità dei costi. Fino ad allora, la prudenza e una gestione fiscale attenta restano strumenti essenziali per evitare problematiche con l’amministrazione tributaria e per ottimizzare la propria attività professionale.

Lo Studio Legale Tributario Lai di Cagliari vanta professionisti con consolidata esperienza nel campo dell’influencer marketing, capaci di affiancare influencer e content creator per gestire al meglio gli aspetti fiscali legati ai guadagni derivanti da collaborazioni, sponsorizzazioni, piattaforme digitali e da contratti con agenzie e media company.

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